Art. 2.
(Divieti).

      1. L'esercizio della prostituzione è consentito soltanto in luoghi non aperti al pubblico e non esposti al pubblico.
      2. È vietata qualunque forma associata di esercizio della prostituzione ed è altresì vietato l'esercizio della medesima attività da parte di più persone nell'ambito dello stesso locale.
      3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
      4. Salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4, chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico esercita la prostituzione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.